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TITOLO I
L'ARCICONFRATERNITA
Art. 1
L'Arciconfraternita di S. Stefano dal Sacco Rosso, la cui origine risale al XIV secolo circa,
con sede in Molfetta nella Chiesa patronale di proprietà intitolata al suo Santo Patrono, in quanto associazione pubblica di fedeli, è soggetta alle norme del Codice di Diritto Canonico
ed ai decreti emessi dal Vescovo Diocesano.
Ha conseguito personalità giuridica civile con Regio decreto del 20 aprile 1936, ed è iscritta al Registro delle persone Giuridiche presso il Tribunale di Bari dal 30 maggio 1987.
Essa è composta esclusivamente da confratelli che la amministrano tramite propri organi istituzionali,
nei modi e nei limiti previsti dallo Statuto diocesano delle confraternite, già recepito in Assemblea , nonché dal presente Regolamento.
TITOLO II
FINALITA' PRIORITARIE E CULTO PROPRIO DELL'ARCICONFRATERNITA
Art. 2
Nell'ambito delle finalità elencate nell'art.2 dello Statuto,
l'Arciconfraternita si propone prioritariamente di:
a) tenere fede alla sua vocazione originaria, promuovendo la carità intesa quale testimonianza di condivisione e solidarietà spirituale e materiale diretta verso i più bisognosi e gli ammalati. Strumento operativo del Sodalizio è l'opera Bontà di S. Stefano,
disciplinata dagli appositi articoli del presente Regolamento;
b)favorire, tra i confratelli, l'ascolto e l'approfondimento della Parola di Dio per la loro crescita spirituale; a tale scopo l'Arciconfraternita promuove
la catechesi guidata dall'Assistente Ecclesiastico mediante appositi incontri formativi;
c) curare e animare le Liturgie ed i Pii Esercizi, quali autentiche forme d'espressione della pietà popolare,
nel rispetto della tradizione secolare propria del Sodalizio.
In particolar modo l'Arciconfraternita curerà:
- il culto del Santo Patrono;
- i riti tradizionali della Quaresima e della Settimana Santa;
- la meditazione sui Misteri Dolorosi da tenersi i primi quattro Venerdì di Quaresima ed
il Venerdì Santo;
- il Settenario in onore della B.V. Addolorata da celebrarsi
dal Venerdì della IV settimana di Quaresima al Giovedì successivo;
- la solenne celebrazione eucaristica in onore
della B.V. Addolorata nella mattinata del Venerdì della V settimana di Quaresima;
- la solenne celebrazione della S. Messa nella Domenica delle Palme;
- l'esposizione delle statue dei cinque Misteri Dolorosi dal Mercoledì Santo al Giovedì Santo;
- il canto dell'"Ufficio delle Tenebre" nelle ore serali del Mercoledì Santo;
- la partecipazione alla S. Messa "in Coena Domini" il Giovedì Santo;
- la processione dei Misteri, effettuata secondo le tradizioni proprie del Sodalizio, il Venerdì Santo;
- la partecipazione all'Azione Liturgica "In Morte Domini" nella Chiesa Cattedrale il Venerdì Santo;
- la solenne celebrazione eucaristica della Resurrezione la Domenica di Pasqua;
d)provvedere alla sepoltura dei confratelli defunti,
secondo quanto disposto nel presente Regolamento e suffragare le loro anime.
A tal fine l'Arciconfraternita assicura:
-la celebrazione di una S. Messa in occasione delle esequie,
se effettuate nella propria Chiesa oppure nei trenta giorni seguenti la dipartita;
-un triduo di preghiera nei giorni seguenti il 2 Novembre;
-la celebrazione di una S. Messa nella Cappella Maggiore del Cimitero in occasione
del pio pellegrinaggio da effettuarsi a conclusione del triduo di preghiera;
e)celebrare il Giorno del Signore e tutte le feste di precetto mediante la S. Messa,
da officiarsi nella propria Chiesa, della quale i confratelli curano il servizio.
TITOLO III
INSEGNE DELL'ARCICONFRATERNITA
Art. 3
L'Arciconfraternita di Santo Stefano ha come simbolo
l'anfora con due anse ricolma di pietre sovrastate dalla corona.
Il suo motto è: "Dulces et nomine digni".
L'Arciconfraternita detiene l'esclusività dei prefati simbolo e motto.
Le insegne dell'Arciconfraternita sono: il Sacco rosso con cappuccio dello stesso colore,
cingolo e cappello rossi, guanti di colore marrone.
I Confratelli, sotto il Sacco, devono indossare obbligatoriamente abito scuro e cravatta
di colore nero, camicia bianca e scarpe nere.
TITOLO IV
I MEMBRI DELL'ARCICONFRATERNITA
Art. 4
Possono entrare a far parte, in qualità di Confratelli, i fedeli che:
a. siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 dello Statuto;
b. s'impegnino a perseguire le finalità del Sodalizio;
c. non versino in alcuna delle condizioni dettate dall'art. 4 dello Statuto,
integrando alcune di esse con i principi
ed i contenuti enunciati caso per caso dal Direttorio di pastorale della famiglia.
d. non siano già iscritti a più di una confraternita .
Capitolo I
AMMISSIONE E DIMISSIONE DEI MEMBRI DELL'ARCICONFRATERNITA
Art. 5
Coloro che aspirano ad essere confratelli effettivi devono presentare domanda scritta indirizzata
al "Consiglio di Amministrazione dell'Arciconfraternita", nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 aprile
successivo all'inizio del mandato amministrativo del Consiglio di Amministrazione, purchè
abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
Nella domanda essi devono, previo il consenso al trattamento dei dati personali,
dichiarare le generalità, il titolo di studio e la propria attività lavorativa,
la parrocchia di appartenenza, gli eventuali incarichi pastorali in ambito parrocchiale
e/o associazioni ecclesiali, devono attestare di possedere i requisiti e di non trovarsi
in alcuna delle condizioni ostative di cui all'articolo 4 dello Statuto e del Regolamento.
Le domande devono essere sottoscritte da quattro confratelli, non ricoprenti alcuna carica
all'interno del Sodalizio, con anzianità di iscrizione allo stesso non inferiore ai 25 anni,
che attestino il concorso delle qualità richieste dallo Statuto e s'impegnino a seguire
il percorso formativo del richiedente.
Ciascun confratello potrà sottoscrivere una sola domanda per ogni turno di ammissione.
I richiedenti devono allegare alla domanda:
a)il certificato di Cresima;
b)il certificato di Matrimonio Cattolico, se coniugati;
c)una lettera di presentazione del proprio parroco attestante la pratica di vita cristiana.
d)Copia di un documento di riconoscimento.
Art.6
Le istanze, devono essere inviate solo ed esclusivamente a mezzo lettera
raccomandata A/R, e sono preliminarmente esaminate, entro il successivo mese di giugno,
dal Consiglio di Amministrazione che verifica la ricorrenza delle condizioni formali di cui
agli artt. 4 e 5 del presente regolamento, sentito il parere dell'Assistente ecclesiastico
a seguito di colloquio con gli aspiranti.
Il numero massimo dei candidati alla vestizione non potrà superare il 4% del numero totale
dei confratelli effettivi del Sodalizio al 31 dicembre precedente l'anno di presentazione
delle istanze, arrotondato per eccesso.
La domanda non potrà essere presentata per più di due volte.
L'assemblea generale dei confratelli, nella seduta ordinaria di ottobre, individua i candidati
alla vestizione . Le preferenze esprimibili da ciascun votante a scrutinio segreto,
non possono superare il numero massimo dei candidati di cui al precedente comma due, pena
l'annullamento della scheda.
Risulteranno ammessi al noviziato annuale i candidati maggiormente suffragati,
eventualmente anche oltre il limite massimo di cui al precedente secondo comma in caso di
parità di voti . In apertura dei lavori assembleari sarà consegnata agli aventi diritto al
voto, la scheda nella quale gli aspiranti confratelli sono elencati, in ordine rigorosamente
alfabetico, con l'indicazione di ogni elemento utile ai fini dell'individuazione dei singoli
candidati.
Al termine dell'assemblea il Priore comunica l'esito delle votazioni ed, entro il 15 novembre,
notifica alla Consulta l'elenco dei candidati ammessi al noviziato.
Art.7
I candidati ammessi devono compiere un periodo di noviziato che dura sino a novembre
dell'anno successivo.
Durante tale periodo essi devono partecipare effettivamente ad un numero di incontri formativi
, non inferiore ai 2/3 (due terzi) di quelli stabiliti dall'art.5 dello Statuto, programmati
dalla Consulta con l'ausilio dell'Assistente ecclesiastico, su natura, scopi e spiritualità
delle confraternite in generale e sulle specificità proprie dell'Arciconfraternita di Santo
Stefano in particolare.
Art.8
II Consiglio di Amministrazione, nel mese di dicembre del secondo anno del
suo mandato amministrativo, si riunisce con la Consulta per acquisire il parere circa
l'ammissione dei candidati alla vestizione che hanno terminato il periodo di noviziato.
Successivamente il Consiglio di Amministrazione si riunisce per deliberare l'ammissibilità
dei candidati alla vestizione che abbiano ottenuto il parere favorevole dell'Assistente
Ecclesiastico e della Consulta.
Sono ammessi all'Arciconfraternita i candidati alla vestizione nel numero massimo stabilito
dal precedente art.6 del presente regolamento.
Coloro che, invece, non sono stati dichiarati ammissibili per non essere rientrati nel quorum
di cui all'art.6 del presente regolamento, possono ripresentare domanda per il turno
successivo sottoponendosi a tutto l'iter previsto dal presente regolamento.
Coloro che, invece, non hanno ricevuto il parere favorevole della Consulta non possono ripresentare
domanda se non dopo un turno di ammissione.
E' fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'articolo 6 terzo comma.
Art.9
II Priore, nell'Assemblea Ordinaria successiva alla delibera definitiva di
ammissione adottata del Consiglio di Amministrazione, comunica i nominativi dei candidati
ammessi alla vestizione.
Art.10
Il rito della Vestizione avviene la Domenica delle Palme successiva alla data
in cui è stata deliberata l'ammissione ed i neo-confratelli hanno l'obbligo di parteciparvi.
La qualità di confratello si assume all'atto dell'investitura che avviene nella Domenica delle Palme,
mentre ad ogni altro effetto, l'iscrizione decorre dall'inizio dell'anno in corso.
Coloro che, per legittimo impedimento, non possono partecipare a tale rito sono obbligati a
farlo in occasione della celebrazione eucaristica della Domenica in Albis, in difetto non
assumono la qualità di confratello e devono ripetere l'iter di ammissione.
Prima della Vestizione i neo confratelli devono versare la tassa di iscrizione,
la quota annuale ed ogni altro contributo deliberato dai competenti organi istituzionali.
Art.11
Al fine di consolidare e sviluppare nei nuovi confratelli l'esercizio della
fede cristiana correlata alla vita religiosa e liturgica, l'Assistente ecclesiastico, con la
collaborazione del Consiglio di Amministrazione, cura nei cinque anni successivi all'
ammissione, incontri di formazione e spiritualità promuovendo la partecipazione assidua
dei neofiti alle attività confraternali così come elencate nel precedente articolo 2.
Art.12
La perdita della qualità di confratello effettivo è stabilita nello Statuto
dall'art. 7 all'art. 11 compreso, e può aversi anche per dimissioni volontarie.
I confratelli inadempienti alle obbligazioni finanziarie sono dichiarati morosi dal Consiglio
di Amministrazione con raccomandata A/R da inviarsi entro 30 (trenta) giorni dalla data di
scadenza dell'obbligo del versamento della retta annuale da effettuarsi entro il 30 Aprile
di ogni anno. Inoltre sono sospesi dal Sodalizio se non ottemperano a quanto dovuto entro
il termine dell'anno finanziario di cui all'art. 57 dello Statuto; essi possono essere
riammessi solo dopo aver versato tutte le somme arretrate, maggiorate del 20% dell'importo
complessivo; tale maggiorazione sarà destinata al fondo Opera Bontà di Santo Stefano.
I confratelli possono partecipare alla "Bussola" di cui al seguente Titolo VIII solo
dopo aver ottemperato agli obblighi finanziari per l'anno in corso.
Capitolo II
AMMISSIONE E DIMISSIONE DEI MEMBRI DELL'ARCICONFRATERNITA
Art. 13
I confratelli esercitano i diritti previsti dall'art.11 dello Statuto.
Essi, inoltre, hanno diritto di:
- fruire del tesoro spirituale dell'Arciconfraternita;
- essere portatori, nella processione del Venerdì Santo, della Sacra
Immagine del Cristo Morto, del Paliotto, della Croce e dei Fanali, delle Aste del Baldacchino
e delle Mazze purché posseggano i requisiti e versino nelle condizioni di cui al successivo
Titolo VIII;
- fruire dei servizi funebri nei modi e nei limiti previsti dal presente Regolamento.
Art. 14
I confratelli, ai sensi dell'art 12 dello Statuto, hanno il dovere:
-di condurre esemplare vita cristiana,
-di partecipare alle attività Apostoliche della Confraternita,
-di partecipare alle processioni di obbligo e alle manifestazioni cittadine
o diocesane cui sono invitate le Confraternite. La vita cristiana e l'impegno Apostolico
sono alimentate con la celebrazione delle preghiere, la lettura delle Sacre Scritture e la
partecipazione frequente ai Sacramenti dell'Eucaristia e della Riconciliazione.
Essi inoltre:
-devono partecipare a tutte le iniziative di catechesi e formazione spirituale
promosse dall'Arciconfraternita;
-partecipare assiduamente alle Liturgie, ai Pii Esercizi e alle Processioni, soprattutto
a quella del Venerdì Santo, indossando, quando prescritto, le insegne del Sodalizio;
- impegnarsi personalmente nelle opere di carità verso i fratelli bisognosi;
- collaborare fattivamente alle iniziative promosse dall'opera Bontà di Santo Stefano;
-fornirsi a proprie spese delle insegne dell'Arciconfraternita.
TITOLO V
GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ARCICONFRATERNITA
Capitolo I
L'ASSEMBLEA DEI CONFRATELLI E LE MODALITA' DI ELEZIONE
Art. 15
L'Assemblea, a norma dell'art. 13 dello Statuto, è il supremo organo
deliberativo dell'Arciconfraternita ed è regolata da quanto disposto nel Titolo III, Capitolo
I dello stesso, salvo le disposizioni particolari contenute nei seguenti articoli.
Art. 16
Le assemblee Ordinarie, presiedute dal Priore, si tengono rispettivamente
entro i mesi di Marzo ed Ottobre per assumere le delibere di cui ai successivi art 17 e 18.
Le Assemblee Straordinarie sono convocate, a norma dell'art. 14 dello Statuto, quando se ne ravvisi la
necessità secondo i casi previsti dall'art.15 dello stesso.
Qualora un quinto dei confratelli faccia richiesta al Consiglio di Amministrazione di convocazione
dell'Assemblea straordinaria senza ottenere riscontro alcuno, ha facoltà di ricorrere alla Consulta
per le decisioni del caso.
Art. 17
L'Assemblea, nella seduta ordinaria di marzo discute e approva:
- la relazione morale annuale del Consiglio di Amministrazione, intesa quale disamina della vita della Confraternita;
- il conto consuntivo relativo all'anno precedente, dopo aver ascoltato la relazione del Consiglio di Amministrazione
e quella del Collegio dei Revisori dei Conti;
- la relazione dell'attività dell'Opera Bontà di S. Stefano, nonché il
rendiconto finanziario della stessa;
- le eventuali variazioni al programma annuale delle attività proposto
dal Consiglio di Amministrazione e/o al bilancio prevenivo.
Inoltre discute e delibera su eventuali proposte finalizzate ad iniziative di
particolare rilevanza e su quant'altro di sua pertinenza.
Art. 18
L'Assemblea, nella seduta di ottobre:
- discute e approva il programma annuale delle attività proposte dal
Consiglio di Amministrazione per l'anno successivo ad eccezione dell'ultimo anno di
amministrazione in cui si relaziona dell'attività espletata nel corso del triennio;
- determina il contributo annuale dei confratelli;
- fissa la tassa di prima iscrizione ed il contributo "una tantum" per i
servizi cimiteriali da versarsi all'atto dell'ammissione;
- discute e approva il bilancio di previsione;
- elegge, al termine del loro mandato, il Priore ed i componenti del
Consiglio di Amministrazione, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e quelli della
Consulta;
- elegge, di norma, i componenti degli Organi Istituzionali in sostituzione
degli eventuali dimissionari;
- discute e delibera su eventuali proposte di iniziative di particolare
rilevanza e su quant'altro di sua pertinenza;
- delibera sulla ammissione dei nuovi soci nel primo anno di mandato del
consiglio di amministrazione.
Art. 19
I lavori assembleari iniziano con la lettura del verbale della seduta
precedente che può essere dato per letto su richiesta della maggioranza dei confratelli presenti.
Le eventuali richieste di inversione degli argomenti all'ordine del giorno e/o mozioni d'ordine devono
essere subito messe in votazione per la loro approvazione a maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 20
Ogni confratello, in sede di discussione assembleare, ha il diritto di
intervenire chiedendo la parola al Presidente dell'Assemblea il quale, stabilito in apertura
di dibattito il tempo disponibile per ogni intervento, è tenuto a concederla.
Nel suo intervento, il confratello deve rispettare la pertinenza all'argomento in discussione
e il tempo stabilito.
Art. 21
Il Presidente dell'Assemblea ha la facoltà, in caso di necessità, di sospendere
in qualsiasi momento i lavori assembleari per un tempo limitato.
La richiesta di sospensione formulata di uno o più confratelli deve essere subito messa in
votazione ed accordata se approvata a maggioranza assoluta dei presenti. Il Presidente dell'Assemblea, inoltre,
ha la facoltà di aggiornare la seduta assembleare, sentito il parere dei componenti il
Consiglio di Amministrazione, e di rimandare i lavori entro e non oltre trenta giorni,
qualora non ci sia tempo disponibile per una serena disamina degli argomenti all'ordine del
giorno.
Art. 22
Le votazioni sulle delibere assembleari sono regolate dagli artt. 17, 18, 19 e 20 dello Statuto.
Per le operazioni di voto a scrutinio segreto è costituito un seggio formato da un presidente e
due Scrutatori nominati dal Presidente dell'Assemblea.
Le operazioni di voto devono concludersi entro due ore dal loro inizio. La proclamazione dei risultati della
votazione è annunciata dal Presidente del seggio e confermata dal Presidente dell'Assemblea.
Le elezioni sono valide dopo la conferma dell'Ordinario diocesano.
Art. 23
Se si eleggono più persone, come Consultori o Revisori dei Conti, risultano
eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti si considera
eletto il candidato con maggiore anzianità di appartenenza all'Arciconfraternita; ad ulteriore
parità, risulta eletto il candidato più anziano di età. Nell'ipotesi di elezione di un solo
Consultore o di un solo Revisore dei Conti (anche in sostituzione dei dimissionari), risulta eletto
il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità di questi, il candidato
con maggiore anzianità di appartenenza all'Arciconfraternita; ad ulteriore parità, risulta eletto il
candidato più anziano di età.
Le preferenze esprimibili da ciascun votante non possono superare il numero massimo dei candidati da
eleggere di cui ai successivi articoli 32 e 36, pena l'annullamento della scheda.
Capitolo II
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 24
II Consiglio di Amministrazione è composto dal Priore, che presiede l'Arciconfraternita e la rappresenta legalmente, e da due Consiglieri detti rispettivamente, Primo Assistente, che assume la carica di Vice-Priore, e Secondo Assistente. I suoi compiti ed il suo funzionamento sono regolati da quanto disposto nel Titolo III - Capitolo II dello Statuto, e dalle disposizioni particolari contenute negli articoli seguenti del presente Regolamento.
Art. 25
Il candidato Priore è proposto formalmente dalla Consulta, riunita nei modi previsti dallo Statuto, ed è officiato dal Presidente della Consulta. I candidati Assistenti (Primo e Secondo), invece, sono proposti dal candidato Priore e comunicati alla Consulta entro i 15 (quindici) giorni precedenti la data delle elezioni. L'indicazione del candidato Priore deve essere approvata dall'Ordinario Diocesano almeno 10 (dieci) giorni prima delle elezioni. Il Consiglio di Amministrazione composto da Priore e Consiglieri è eletto dall'Assemblea dei confratelli, ordinariamente, nell'assemblea di ottobre dell'anno di fine mandato.
Art. 26
Sono eleggibili alla carica di Priore i confratelli che risultino:
-essere iscritti all'Arciconfraternita nel registro generale dei confratelli in ciascuno dei 27 anni precedenti a quello in cui si svolgono le elezioni;
- avere al 1° Gennaio dell'anno in cui si svolgono le elezioni l'età minima di 50 anni;
- devono distinguersi per prudenza, equilibrio, saggezza, imparzialità, lungimiranza, attiva militanza nel Sodalizio e devono essere di esempio e riferimento per tutti i Confratelli.
Sono eleggibili alla carica di Assistente i confratelli che risultino:
- essere iscritti all'Arciconfraternita nel registro generale dei confratelli in ciascuno dei 15 (quindici) anni precedenti a quello in cui si svolgono le elezioni;
- avere al 1° Gennaio dell'anno in cui si svolgono le elezioni l'età minima di 40 anni.
Art. 27
Risulta eletta la terna (Priore, Primo e Secondo Assistente) che abbia
ottenuto il risultato conforme alle procedure previste dall'art.21 del presente Regolamento.
Essa è tempestivamente comunicata all'Ordinario Diocesano per la necessaria conferma.
Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre anni e può essere rieletto soltanto per un triennio consecutivo.
Art. 28
II Consiglio di Amministrazione eletto e confermato, prende possesso secondo la tradizione del Sodalizio, il 26 dicembre, festa di Santo Stefano, durante una solenne Celebrazione Eucaristica, dopo aver proclamato gli impegni di fedeltà e servizio all'Arciconfraternita. Il suo mandato, tuttavia, comincia il 1° gennaio successivo. Nel periodo compreso tra la data di elezione e quella di inizio del mandato del Consiglio di Amministrazione neo-eletto, quello uscente si occupa esclusivamente dell'ordinaria amministrazione. Prima della scadenza del suo mandato quest'ultimo deve consegnare nelle mani del neo-eletto tutti i beni, i registri, gli incartamenti, l'archivio e quant'altro di proprietà dell'Arciconfraternita, redigendo apposito verbale. A tali operazioni devono essere obbligatoriamente presenti i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti che controfirmano il verbale per quanto di loro competenza. È tassativamente proibito ad ex amministratori e/o confratelli detenere beni, materiale, carteggi e documenti di proprietà del Sodalizio, pena la sospensione e/o, nei casi più gravi, l'espulsione dall'Arciconfraternita.
Art. 29
I compiti del Priore sono quelli disposti dall'art. 31 dello Statuto tranne quello di nominare il Vice-Priore, in quanto il Primo Assistente ne assume la carica ai sensi del precedente art 24.
Capitolo III
IL SEGRETARIO, L'ECONOMO, I COLLABORATORI
Art. 30
II Segretario e l'Economo, scelti tra i confratelli dotati di idonee competenze a ricoprirne la carica, con anzianità d'iscrizione di almeno 10 anni , sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Priore, nella prima riunione. Le loro nomine sono comunicate dallo stesso all'Assemblea Generale dei confratelli nella seduta ordinaria successiva, e scadono con il Consiglio di Amministrazione; possono, tuttavia, essere riconfermate più volte. Essi pur non facendo parte del Consiglio di Amministrazione, partecipano alle sue riunioni senza diritto di voto.
Art. 31
II Consiglio di Amministrazione può affidare mansioni specifiche ad alcuni confratelli nominandoli Collaboratori. La loro nomina termina con il mandato del Consiglio di Amministrazione e può essere più volte riconfermata. Tra le eventuali mansioni assumono particolare rilevanza quelle di:
- quattro confratelli per il Comitato dell'Opera Bontà di S. Stefano che hanno il compito tra l'altro di segnalare, promuovere iniziative che diano significato e rilevanza all'Opera Bontà di Santo Stefano;
- due confratelli per la Commissione per i servizi funebri.
Capitolo IV
LA CONSULTA
Art. 32
La Consulta è composta, quali membri ordinari, dall'Assistente Ecclesiastico e da quattro confratelli che, al momento della elezione, risultino essere iscritti nel Registro Generale dei confratelli da almeno 27 anni consecutivi ed abbiano un'età minima di 50 anni al 1° Gennaio dell'anno in cui si svolgono le elezioni. I Consultori sono eletti dall'Assemblea dei confratelli nella seduta ordinaria di ottobre, secondo le norme previste dall'art.22 del presente regolamento.
Art. 33
Le prerogative della Consulta ed il suo funzionamento sono stabiliti nello Statuto al Titolo III - Capitolo VI e dalle disposizioni particolari contenute negli articoli seguenti del presente Regolamento.
Art. 34
La Consulta si riunisce la prima volta entro 15 giorni dalla conferma dell'elezione da parte dell'Ordinario Diocesano; essa é convocata dal Coordinatore, individuato ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto, che assume il ruolo di Presidente. Nella prima seduta, alla presenza dell'Assistente Ecclesiastico, La Consulta nomina tra i suoi membri ordinari il Segretario.
Art. 35
La Consulta si riunisce, a norma dell'art.47 dello Statuto, ogni qual volta ne ravvisi la necessità e in particolare:
- entro la prima decade di settembre dell'anno di scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, per stabilire i criteri di individuazione del candidato alla carica di Priore, che possieda i requisiti di cui all'art.26 del Regolamento;
- entro la fine dello stesso mese di settembre per proporre il candidato alla carica di Priore al Consiglio di Amministrazione e successivamente per prendere atto dei nominativi dei candidati alle cariche di Assistenti proposti dal candidato priore;
- entro la fine di settembre dell'anno di scadenza del mandato del Collegio dei Revisori dei Conti per proporre i candidati a tale carica.
Capitolo V
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 36
II Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre confratelli idonei a ricoprirne la carica che, al momento dell'elezione, risultino essere iscritti nel Registro Generale dei Confratelli da almeno 10 anni consecutivi ed abbiano un'età minima di 35 anni al 1° Gennaio dell'anno in cui si svolgono le elezioni. Le sue prerogative ed il suo funzionamento sono stabiliti nello Statuto al Titolo III - Capitolo VII. I Revisori dei Conti sono eletti, alla scadenza del mandato triennale, dall'Assemblea dei confratelli nella seduta di ottobre, secondo le norme previste dall'art.21 del presente Regolamento. Essi nominano tra loro il Presidente nella prima seduta successiva all'elezione secondo le norme previste dall'art.48 dello Statuto.
TITOLO VI
L'OPERA BONTA' DI S. STEFANO
Art. 37
L'Opera Bontà di S. Stefano è lo strumento operativo dell'Arciconfraternita nella promozione della carità e solidarietà. Essa si prefigge di individuare e sostenere progetti e azioni di sollievo materiale e spirituale in favore dei poveri e dei sofferenti, compresi i confratelli di S. Stefano in stato di bisogno, in ogni opportuna occasione, anche su segnalazione dei confratelli stessi, dell'Assistente Ecclesiastico o delle Istituzioni Caritative della Diocesi. I progetti significativi e mirati ad una finalità benefica, eventualmente unica, il cui impegno finanziario complessivo risulti essere superiore a 2/3 del bilancio di previsione della gestione "Opera Bontà di S. Stefano", devono essere preventivamente approvati dall'assemblea ordinaria. L'Opera Bontà di S. Stefano, su delega del Consiglio di Amministrazione, può instaurare rapporti di collaborazione con istituzioni caritative.
Art. 38
Il Comitato dell'Opera Bontà di S. Stefano, anche attraverso una costituenda fondazione, è presieduto dal Priore, o da altro amministratore da lui delegato, ed è composto da quattro confratelli collaboratori, nominati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.31 del presente Regolamento, e dall'Assistente Ecclesiastico. Essi hanno il particolare compito di proporre interventi, progetti ed iniziative corrispondenti allo scopo della Bontà di Santo Stefano, il cui ricavato è destinato a tale organo. In particolare tale comitato ha il compito di sensibilizzare e promuovere la donazione del sangue e degli organi organizzando, con cadenza annuale, una donazione di sangue.
Art. 39
II finanziamento dell'Opera Bontà di S. Stefano è assicurato dalle oblazioni dei confratelli, di altri benefattori, dalle questue raccolte durante le celebrazioni liturgiche, dai proventi delle iniziative adottate dal Consiglio di Amministrazione, nonché dall'eventuale contributo del 20% sulle annualità pregresse versato ai sensi dell'art 12, comma 2° del presente regolamento. Annualmente, nella seduta assembleare ordinaria di febbraio, il Priore relazionerà sull'attività dell'Opera. Nel rendiconto finanziario annuale e nel bilancio preventivo la contabilità dell'Opera Bontà di S. Stefano occupa un capitolo di spesa specifico.
TITOLO VII
I SERVIZI FUNEBRI
Capitolo I
NATURA DEI SERVIZI
Art. 40
Nel solco della secolare tradizione di pietà verso i defunti propria del Sodalizio, l'Arciconfraternita di S. Stefano, oltre a quanto previsto nell'art. 2 lett. d) del presente Regolamento, concede, nei limiti della disponibilità, a tutti i confratelli, alle legittime consorti ed ai figli minorenni e diversamente abili, la sepoltura,in uno dei campi di inumazione in concessione al Sodalizio e la successiva occupazione di un loculo nel "colombario". I servizi funebri sono assicurati a condizione che il confratello defunto o che ne abbia diritto per i propri congiunti, fosse in regola con il pagamento di tutti gli oneri finanziari legittimamente deliberati.
Capitolo II
LA GESTIONE DEI SERVIZI
Art. 41
La gestione dei servizi funebri e cimiteriali è affidata ad una Commissione composta dal Priore o da un suo delegato e da due confratelli collaboratori nominati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 31 del presente Regolamento. La Commissione ha il compito di:
a) attendere e far osservare tutti gli adempimenti previsti dal presente Titolo;
b) curare la manutenzione ordinaria della Cappella Gentilizia e del "colombario" dì proprietà dell'Arciconfraternita all'interno del Cimitero Comunale, e dei campi di inumazione dati in concessione al Sodalizio, nonché proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
c) vigilare sulla corretta esecuzione dei avori sui beni suddetti deliberati dai competenti organi istituzionali del Sodalizio.
La Commissione tiene un apposito registro dei verbali delle proprie riunioni, che sono convocate dal Priore quando ne ravvisi la necessità, ed un registro ove sono annotate, per ciascun defunto, le date del decesso, della tumulazione e dell'esumazione con indicazione del posto assegnato in uno dei campi di sepoltura e,in seguito, il numero del loculo.
Art. 42
Per far fronte alle esigenze derivanti dalla gestione dei servizi dì cui al presente Titolo è costituito un fondo alimentato da:
- tassa d'iscrizione e contributo "una tantum" per i servizi cimiteriali versati dai nuovi confratelli nella misura stabilita dall'Assemblea nella riunione ordinaria di ottobre;
- gli avanzi della gestione ordinaria risultante alla scadenza del mandato triennale di ogni Consiglio di Amministrazione;
- un contributo pari al 10% delle entrate annuali iscritte a bilancio;
- ogni altro contributo regolarmente deliberato;
- ogni altro obolo volontario raccolto per i servizi funebri dalla famiglia del defunto dopo la sepoltura
Nel rendiconto finanziario annuale e nel bilancio preventivo, la contabilità dei servizi funebri e cimiteriali occupa un capitolo di spesa specifico.
Capitolo III
LA SEPOLTURA NEI CAMPI DI INUMAZIONE
Art. 43
Per ottenere la sepoltura in uno dei campi di inumazione concessi al Sodalizio, i parenti del defunto devono inoltrare apposita domanda al Priore. Questi, verificata la ricorrenza delle condizioni di cui al precedente art.40, comunica ai richiedenti il posto che la salma dovrà occupare nel campo di inumazione. Il posto di inumazione è attribuito dalla Commissione per i servizi funebri e cimiteriali secondo la tassativa numerazione esistente sull'apposita planimetria depositata presso la sede dell'Arciconfraternita. L'inumazione deve avvenire inderogabilmente nei campi siti nella zona 8a del Cimitero comunale, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Una volta esauriti tutti i posti disponibili in questi ultimi, si torna ad utilizzare il campo sito nella zona 12a e così di seguito secondo il criterio dell'alternanza dei campi.
Art. 44
La famiglia ha l'onere di apporre sulla tomba la lapide in marmo su cui devono essere segnati solo ed esclusivamente il cognome e il nome del defunto, la paternità, la data di nascita e di morte. E' fatto divieto di aggiungere titoli od epigrafi. La fotografia, la lampada votiva, il portafiori e la piantumazione del terreno sovrastante la fossa devono essere conformi al modello e alle dimensioni stabilite nel progetto del campo di inumazione depositato presso la segreteria dell'Arciconfraternita. La Commissione dei servizi funebri e cimiteriali ha l'obbligo di vigilare sul rispetto ditale prescrizione, segnalando tempestivamente all'Amministrazione pro-tempore le eventuali anomalie per i provvedimenti del caso.
Art. 45
La sepoltura nel campo di inumazione ha la durata prescritta dalle vigenti leggi sanitarie e dal regolamento comunale sui servizi cimiteriali. Il Sodalizio non assume responsabilità per inadempienze e/o violazioni di detta normativa da parte della famiglia dell'estinto. E' dovere della famiglia del defunto avere cura, a proprie spese, della tomba.
Capitolo IV
DEPOSITO NEI LOCULI
Art. 46
Decorso il periodo dì sepoltura nel campo di inumazione, secondo quanto previsto dal precedente articolo, i resti del defunto sono esumati e deposti in un loculo del "colombario" assegnato dalla Commissione seguendo l'inderogabile criterio di occupazione dall'alto in basso e da sinistra verso destra e secondo l'ordine cronologico di decesso. A tal fine, la Commissione comunica con congruo anticipo ai familiari del sepolto la data di esumazione perché essi provvedano, a proprie spese1 agli adempimenti necessari. In caso di inerzia da parte dei familiari, per ragioni imputabili a disagio economico, o in caso di loro irreperibilità, il Consiglio di Amministrazione dispone, su proposta della Commissione, che l'esumazione e la sistemazione nel loculo avvengano a cura e spese dell'Arciconfraternita imputandone la spesa sul capitolo gestione cimiteriale. In ogni altra ipotesi di inerzia dei familiari, l'esumazione ed il deposito nel loculo sono curati dall'Arciconfraternita, che ne anticipa le spese, da recuperarsi dalla famiglia dell'estinto.
Art. 47
Ogni loculo è chiuso da una lapide in marmo sulla quale vanno apposti esclusivamente una piccola croce, la fotografia, le generalità (nome e cognome, anno di nascita e di morte) del defunto in caratteri di bronzo a stampatello. Onde conferire una decorosa uniformità alla facciata del "colombario", è fatto divieto assoluto di apporre sui loculi portafiori e lampade votive ed aggiungervi titoli od epigrafi. In caso di inosservanza, il Consiglio di Amministrazione, su segnalazione della Commissione, invita i familiari dell'estinto a rimuovere immediatamente quanto realizzato in violazione delle presenti norme; in difetto, procede direttamente imputando la spesa a carico dei familiari del defunto.
TITOLO VIII
LA PROCESSIONE, I PORTATORI, LA BUSSOLA
Art. 48
La processione dei Cinque Misteri Dolorosi si effettua ogni anno nella giornata del Venerdì Santo ed ha, di norma, la durata di nove ore. Essa è organizzata dal Consiglio di Amministrazione che ne assume la gestione e la responsabilità unitamente all'Assistente Ecclesiastico che ne cura la spiritualità. Il percorso della processione è indicato dall'Amministrazione in ossequio a principi di storicità e continuatività.
Art. 49
Alla processione devono partecipare tutti i Confratelli, i quali sono tenuti a:
a) indossare le insegne del Sodalizio indicate dall'art.3 del presente Regolamento;
b) assumere un atteggiamento consono all'occasione, partecipando al canto ed alle preghiere, astenendosi dall'utilizzo di apparecchiature elettroniche e similari;
c) l'eventuale allontanamento dal corteo processionale, esclusivamente per indifferibili esigenze di carattere personale, dovrà avvenire all'insegna della massima discrezione e sobrietà, e dovrà essere di breve durata;
d) disporsi inderogabilmente secondo la propria anzianità di iscrizione all'Arciconfraternita, in modo che i più anziani occupino gli ultimi posti delle file dei Confratelli.
Alla processione, inoltre, possono partecipare,indossando le insegne del Sodalizio, i figli e/o i nipoti dei Confratelli che non abbiano ancora compiuto il 18° anno di età. Non è assolutamente consentito ad altri indossare le insegne dell'Arciconfraternita e partecipare alla processione.
Art. 50
Tutti i confratelli, purché partecipino alla vita ecclesiale della Diocesi e alle attività dell'Arciconfraternita, hanno diritto di portare la Croce, i Fanali, il Paliotto, le Aste del Baldacchino, le Mazze e la Sacra Immagine di Cristo Morto durante la processione del Venerdì Santo, se fisicamente idonei, in regola con il pagamento di ogni contributo, ed osservino le modalità ed i termini stabiliti negli articoli seguenti del presente Regolamento.
Art. 51
La Croce, i Fanali, il Paliotto e le Aste del Baldacchino possono essere portati anche dai figli e/o dai nipoti dei Confratelli, ove ritenuti idonei dal Consiglio di Amministrazione, se non ci siano domande dei Confratelli o queste ultime non siano in numero sufficiente. I figli e/o i nipoti entro il 2° grado dei Confratelli devono a tal fine ottemperare a quanto disposto dai precedenti artt.49, lettere a) e b), e 52.
Art. 52
I Confratelli, ovvero i figli e/o i nipoti dei Confratelli che vogliano avvalersi del diritto di portare la Croce, i Fanali, il Paliotto e le Aste del Baldacchino, devono presentare per iscritto domanda al Priore e versare l'apposita tassa stabilita dal Consiglio di Amministrazione, entro e non oltre l'Ave Maria dell'ultimo giorno del Settenario in onore della B.V. Addolorata.
Art. 53
Il sorteggio avviene solo se il numero delle domande presentate e ammesse è maggiore di tre per la Croce ed i Fanali, due per il Paliotto e di otto per le Aste del Baldacchino. Se il numero è inferiore il Consiglio di Amministrazione provvede a propria discrezione. Il sorteggio è effettuato mediante estrazione da un'urna, detta "Bussola", contenente tante palline numerate quante sono le domande ammesse. Il numero dei portatori della Croce, dei Fanali, del Paliotto e delle Aste del Baldacchino da sorteggiare è stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Il loro sorteggio precede, di norma, quello dei portatori la Sacra Immagine di Cristo Morto.
Art. 54
Le Mazze possono essere assegnate a Confratelli aventi non meno di 15 anni di iscrizione al Sodalizio. I Confratelli interessati devono presentare domanda scritta al Priore entro e non oltre l'Ave Maria dell'ultimo giorno del Settenario in onore della B.V. Addolorata. Il Consiglio di Amministrazione assegna un numero massimo di otto Mazze. In ogni caso, le Mazze sono assegnate dal'Consiglio di Amministrazione a propria discrezione, previa valutazione delle domande pervenute.
Art. 55
I Mazzieri devono disporsi lungo la processione in ordine di anzianità di servizio - avendo cura di non posizionarsi stabilmente davanti ai simulacri - governando l'ordine generale della stessa per ciò rapportandosi con i Priori delle altre Confraternite. Essi, in ogni caso, devono attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dal Consiglio di Amministrazione del quale sono diretta espressione, contribuendo a garantire il regolare svolgimento della Processione, facendo rispettare, in particolar modo, i dettami di cui al precedente art.49.
Art. 56
La sacra Immagine di Cristo Morto può essere portata dai Confratelli con non meno di cinque anni di iscrizione al Sodalizio ed abbiano portato, nel detto arco temporale, almeno per due volte il baldacchino. Gli aspiranti portatori della Sacra Immagine di Cristo Morto devono aver ottemperato a tutti gli obblighi previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento con particolare riferimento a quelli sanciti dagli artt. 11 e 13. I Confratelli che, senza valido e documentato motivo, non hanno partecipato alla processione del Venerdì Santo, rivestiti delle insegne del Sodalizio, non possono essere ammessi al sorteggio per l'anno successivo. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono essere portatori.
Art. 57
I Confratelli aspiranti portatori della Sacra Immagine del Cristo Morto devono presentare, a coppia, domanda per iscritto al Priore entro e non oltre la seconda domenica di maggio di ogni anno, dichiarando, tra l'altro, di possedere i requisiti di cui al precedente articolo e di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'art 4 lett. c) del Regolamento. Le coppie devono essere formate da Confratelli aventi la medesima statura, non inferiore a mt. 1,60 ed idonei a sopportare lo sforzo fisico. I componenti le coppie devono essere misurati dal Priore al momento della presentazione della domanda o comunque non oltre il termine di cui al successivo ultimo comma. Le coppie di nuova formazione che non si sottopongono alla misurazione, per qualsiasi motivo, sono escluse dal sorteggio. Il Consiglio di Amministrazione accetta con riserva le domande pervenute e, entro la fine del mese di maggio, ne pubblica l'elenco.
Art. 58
Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver verificato l'osservanza dei dettami statutari e regolamentari di ogni aspirante portatore, pubblica l'elenco delle coppie ammesse al sorteggio entro e non oltre la V Domenica di Quaresima. Entro tale termine è consentito a ciascun portatore modificare la composizione della propria coppia solo ed esclusivamente nel caso di impossibilità dell'altro componente a partecipare al sorteggio.
Art. 59
Le coppie ammesse al sorteggio sono tenute a versare, pena l'esclusione, l'apposita tassa fissata dal Consiglio di Amministrazione entro e non oltre l'Ave Maria del sabato precedente il giorno del sorteggio che si tiene la Domenica delle Palme. L'assegnazione del numero delle coppie segue quello con cui è versata la tassa predetta.
Art. 60
Il sorteggio avviene solo se il numero delle domande presentate e ammesse è maggiore di otto. Se il numero è inferiore, il Consiglio di Amministrazione provvede a propria discrezione. Il sorteggio è effettuato mediante estrazione da un'urna, detta "Bussola", contenente tante palline numerate quante sono le domande ammesse. Le coppie titolari da sorteggiare sono sei, più due di riserva. Ad esse si aggiungono'altre due titolari che, come certificato dal Segretario, per non meno di cinque anni consecutivi hanno partecipato invano al sorteggio, dando la precedenza alle coppie che hanno accumulato maggior ritardo nell'estrazione. Ove vi fossero più coppie con pari ritardo, la precedenza è assegnata alla coppia la cui somma degli anni di`anzianità di iscrizione al Sodalizio risulti più alta; in caso di ulteriore parità di condizione fa testo l'anno di composizione della coppia, dando precedenza a quella che ininterrottamente da più anni ha partecipato al sorteggio; infine, in caso di ancora ulteriore parità, si procede a sorteggio tra queste ultime. Ove non vi siano coppie con ritardo minimo di cinque anni sono sorteggiate otto coppie titolari e due di riserva. Qualora ci sia una sola coppia con tale ritardo sono sorteggiate sette coppie titolari, a cui si aggiunge la coppia suddetta e due di riserva. Le coppie titolari devono versare la quota chiamata "Diritto di spalla" stabilita dal Consiglio di Amministrazione entro e non oltre il Lunedì Santo. Delle otto coppie titolari, quattro portano la Sacra Immagine di Cristo Morto dall'uscita fino al punto per il cambio prestabilito dal Consiglio di Amministrazione corrispondente alla metà dell'itinerario, e quattro la portano fino alla ritirata.
Art. 61
Se entrambi od anche uno solo dei componenti le coppie designate non si presentino a portare la Sacra Immagine di Cristo Morto o risultino non idonee fisicamente a reggerne il peso o assumano comportamenti in contrasto col ruolo penitenziale di portatore di Cristo Morto, il Consiglio di Amministrazione provvede subito alla sostituzione con la prima coppia sorteggiata di riserva. In caso di indisponibilità, assenza o di già utilizzo di quest'ultima, viene utilizzata la seconda coppia sorteggiata di riserva. In caso di ulteriore necessità di sostituzione, il Consiglio di Amministrazione provvede a designare a propria discrezione una coppia di confratelli, di pari altezza. L'estrazione quale coppia di riserva non modifica il ritardo accumulato tranne nel caso in cui essa diventi titolare per almeno tre tratti della metà processione in cui essa è utilizzata. La coppia di riserva, che sostituisce la titolare entro primi due tratti della metà processione in cui essa è utilizzata, è tenuta a versare, entro e non oltre la successiva domenica di Pasqua, un'oblazione pari al"diritto di spalla" che viene devoluta all'Opera Bontà di S. Stefano. Le quote del "diritto di spalla" non sono restituibili.
Art. 62
Qualora un Confratello componente una coppia di aspiranti portatori dovesse essere eletto quale componente del Consiglio di Amministrazione, non perde il ritardo, eventualmente accumulato, né l'anzianità di composizione della coppia risultanti al momento dell'elezione, a condizione che, al termine del mandato, presenti domanda ricostituendo la coppia precedente e che l'altro componente della stessa non abbia nelle more partecipato al sorteggio con un altro confratello.
TITOLO IX
I RAPPORTI CON LA PIA UNIONE FEMMINILE DI S. STEFANO
Art. 63
L'Arciconfraternita intrattiene rapporti di fraterna collaborazione con la Pia Unione Femminile di S. Stefano costituita con decreto Vescovile il 1° Aprile 1955. Essendo stata canonicamente così eletta la Pia Unione Femminile usufruisce della Chiesa di Santo Stefano godendo dei vantaggi spirituali dell'attività propria della Confraternita. Le due istituzioni sono regolate da propri autonomi regolamenti interni. I rapporti tra le stesse sono disciplinati esclusivamente dal successivo art 64 del presente regolamento, dalla cui entrata in vigore è abrogato ogni precedente accordo o convenzione.
Art. 64
Tutte le iniziative di culto o di altro genere, organizzate dalla Pia Unione femminile, che si tengono o che coinvolgono la Chiesa di Santo Stefano devono essere comunicate e concordate con il Priore pro-tempore in quanto legale rappresentante della Confraternita e responsabile della Amministrazione della Chiesa Patronale. In particolare la Pia Unione femminile, previo accordo con il Consiglio di Amministrazione curerà il Triduo in onore della B.V. Addolorata nel mese di settembre nonché, in tale occasione, la cerimonia di investitura delle nuove consorelle. In ossequio ai comuni principi di carità cristiana che animano le due istituzioni saranno reciprocamente comunicate e coordinate le iniziative da entrambe assunte in tal senso.
TITOLO X
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 65
Gli aspiranti confratelli che hanno presentato regolare domanda entro il 30 aprile 2012, a norma del previgente regolamento, saranno ammessi al Sodalizio nei limiti e secondo le modalità di cui al Capitolo I del Titolo IV del presente regolamento, purchè in possesso, a tale data, dei requisiti di cui all'art 4 del presente regolamento.
Art. 66
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione da parte dell'Ordinario Diocesano. Con la sua entrata in vigore è abrogata, senza eccezione alcuna, ogni precedente disposizione, convenzione o consuetudine contraria.
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